Con la legge 29 luglio 2021, n. 108 la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53 / 1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pertanto non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare al presidente della provincia e al Sindaco.