A norma dell’articolo 1 della Legge 27 gennaio 2006, n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto organizzati dal comune, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto all’interno della dimora stessa.
Per le modalità, si veda allegato