L’art. 1 del Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013, nelle more di una complessiva riforma del sistema di imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha SOSPESO il pagamento della prima rata IMU (ACCONTO) solo ed esclusivamente per le seguenti categorie di immobili:
· Abitazione principale e relative pertinenze, comprese le fattispecie assimiliate di cui all’art. 3 comma 8-9 e 10 del vigente regolamento comunale, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
· Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dai soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia pubblica residenziale, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;
· Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L.214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;
In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013 continuerà ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine per il pagamento della rata di acconto IMU sarà soltanto differito al 16 settembre 2013.
L’imposta su tutti gli altri immobili, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D per la quota statale con aliquota 0,76%, dovrà essere INTERAMENTE versata al comune utilizzando il relativo codice tributo, eliminando la ripartizione dell’importo tra quota stato e quota comune, come disposto dalla Legge di Stabilità per l’anno 2013.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento si rimanda alle note informative nella sezione Tributi IMU su sito web dell’Ente oppure rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi IMU Pza 8 Marzo 1944 n. 9 Piano 1°, tel. 0571978143 – 48, tributi@comune.capraia-e-limite.fi.it.