Chi cede la proprietà o consente a qualunque altro titolo l’uso di un fabbricato o parte di esso, per un periodo superiore ad un mese, deve darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza.
Tale comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile e può essere effettuata sia da persona fisica che giuridica.
La comunicazione deve essere presentata, mediante il modulo scaricabile a fondo pagina, al Protocollo del Comune (presso l’Ufficio Servizi al Cittadino), alla Questura o al Commissariato di Pubblica Sicurezza, oppure spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
N.B.: Recentemente l’art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato, qualora sia stato registrato il contratto di locazione. L’art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni. L’art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha esteso tale esenzione dall’obbligo di comunicare l’avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione. Di fatto l’obbligo permane per: – ospitalità – locazione ad uso abitativo effettuata nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni. Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.