Anche i negozi che vendono fiori e piante devono restare chiusi nell’ambito delle misure per il contenimento per limitare al massimo occasioni di contatto e possibile contagio da Covid19. L’ordinanza n. 12 specifica che già nell’allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ovvero il documento che conteneva le attività che possono restare aperte, erano state escluse le attività commerciali con codice ATECO 47.76.10 (Commercio al dettaglio di fiori, piante). In sostanza già da quel decreto i negozi con quel codice ATECO dovevano restare chiusi.
I sindaci dell’Unione dunque hanno deciso di evidenziare che fino alla data in cui il Governo terrà in vigore le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 i negozi di fiori e piante devono restare chiusi come dallo scorso 11 marzo.